26/02/2022 12:24

Ternana, è deciso: ricorso al CONI per ribadire l'errore tecnico. Le perplessità sulle motivazioni

La Ternana non ci sta e presenterà ricorso anche alla Camera Arbitrale del CONI per cercare di far valere le proprie ragioni sull’episodio-chiave del confronto dello scorso 12 gennaio con l’Atlante Grosseto, il gol segnato da Sachet e non convalidato dai direttori di gara in quanto non avvedutisi - nella fattispecie il secondo arbitro - che la palla, entrata proprio a fil di palo, era uscita da una lacerazione della rete (la stessa dalla quale, nel secondo tempo, uscirà la sfera in occasione della segnatura del 4-2 maremmano regolarmente convalidata). La decisione del club del presidente Palombi è arrivata dopo che la terza sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC ha pubblicato le motivazioni con le quali il reclamo proposto al secondo grado di giudizio federale, che nello specifico ha confermato quanto disposto dal giudice sportivo, era da considerare infondato.

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Leggendo le motivazioni, a chi scrive non poteva non venire d’incanto uno sconcertante sbigottimento. In primis per la citazione usata dai giudice della CSA, ossia un “palesemente infondato” che già da solo certifica un metro di valutazione che non tiene conto delle motivazioni (“non viene adeguatamente descritta né la dinamica del fatto, né i suoi protagonisti, né la sua esatta collocazione temporale”: come a dire “un nostro giocatore ha tirato, non sappiamo chi, non sappiamo quando lo ha fatto, la palla è entrata ed è uscita da un buco”… suvvia…) e delle prove che la Ternana mette a disposizione nel momento in cui ha depositato l’istanza, frammenti video dell’episodio sui quali tutto il popolo del futsal è convenuto nel dire “è gol”. Ed è chiaramente gol. 

Ebbene, i giudici della CSA mettono niente meno che in discussione la veridicità delle immagini, asserendo che “ammettere una revisione postuma dell’evento da parte dell’arbitro - utilizzando immagini la cui proveniente e attendibilità, tra l’altro, andrebbero opportunamente vagliate (sic!) - finirebbe con il determinare un pericoloso precedente”. E poi, riguardo l’ammissibilità della prova video, questa sarebbe “completamente controfunzionale rispetto alla ratio delle disposizioni emanate in tema dal legislatore federale, anche nella nuova versione del codice di giustizia sportiva, tese a evitare che immagini televisive, non provenienti da emittenti ufficiali dell’evento concessionarie della Federazione o delle Leghe o da titolari di accordi di ritrasmissione… omissis … possano non soltanto fare ingresso nel procedimento giustiziale sportivo … omissis … ma anche così incidere di riflesso, in via determinante, sulla decisione finale del giudice e conseguentemente sull’esito di una gara e di un campionato”. 

In parole povere… se il gol era gol non ha significato perchè le regole dicono che se tu fornisci prove filmate amatorialmente, non ci facciamo niente, a meno che non siamo di qualche televisione, e forse si potrebbero tenere in considerazione.

Evidentemente ci si è dimenticati che la circolare della LND n.8 del primo luglio 2021, avente per oggetto “trasmissione in diretta delle gare dei Campionati dilettantistici attraverso i canali social ufficiali delle Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti” di fatto rende ufficiali le immagini trasmesse dalle società sui propri canali social.

“La Lega Nazionale Dilettanti - cita la circolare - per la stagione sportiva 2021/2022 concede alle Società associate alla L.N.D. e partecipanti ai Campionati dilettantistici organizzati dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque, dal Dipartimento Interregionale e dal Dipartimento Calcio Femminile i diritti audiovisivi di diffusione delle rispettive gare interne ufficiali, mediante trasmissione in live streaming attraverso i propri profili social ufficiali. Tale diffusione dovrà avvenire tassativamente a titolo non oneroso per gli utenti, garantendo in ogni caso la libera fruizione del contenuto digitale”.

E il filmato reso disponibile dalla Ternana rientra in questa disposizione.

Infine, l’ultimo appunto è sul discorso legato al referto di gara. Le nome lo ritengono l’unica fonte sulla quale esprimersi disciplinarmente, ma questo non vuole dire che la stesura di un referto debba omettere circostanze che prove video poi ribadiscono e confermano: leggasi il secondo arbitro che verifica (come evidenzia la foto) la presenza della lacerazione nella rete GUARDA QUI IL VIDEO DAL MINUTO 26, poi raggiunge la panchina di casa per dire qualcosa evidentemente in merito a quanto riscontrato, prima di far riprendere il gioco con la rimessa dal fondo come se nulla fosse accaduto. E tutto questo, che ha comportato l’interruzione del gioco per quasi due minuti, non è stato citato nel referto, ossia la circostanza sulla quale si basa l’intera contestazione mossa dalla Ternana! Alla quale, in sede di stesura del ricorso al giudice sportivo, non è stato reso possibile riscontrare i contenuti del referto per indirizzare appropriatamente il proprio appello.

Eppure che cosa dicono i giudici della CSA? Che proprio la CSA “ha già avuto modo di ritenere inammissibile l’intervento degli organi di giustizia sportiva anche nel caso di riconoscimento “postumo”, da parte dell’arbitro, del proprio errore, a seguito della visione di immagini televisive che lo avevano indotto a ricredersi, pur confermando la erronea percezione del fatto sul campo” ribadendo che l’errore tecnico si realizza “quando il direttore di gara non applica il regolamento, dimostrando di non conoscerlo appieno o per dimenticanza, non precipuamente per una interpretazione di un’azione di gioco”. Ma stiamo scherzando? Qui non siamo davanti a un errore di interpretazione, bensì di un macroscopico errore che, ammesso e non concesso, il secondo arbitro avesse voluto riconoscere, i giudici di fatto cancellano perchè non è consentita l’esibizione di prove video che stabiliscono in maniera inconfutabile la verità!

A questo punto speriamo solo in una cosa, e non ce ne vogliano dirigenti e tesserati dell’Atlante Grosseto, che la nostra testata ha ampiamente difeso e sostenuto, come si ricorderà, per un altro episodio che ha riguardato questa partita legato alla disputa dell’incontro come da calendario, per le positività al Covid riscontrate nel gruppo squadra e che furono alla base della mancata presentazione dei toscani nel match originario. Speriamo vivamente che il CONI recepisca la fondatezza delle ragioni della Ternana e prenda la decisione più giusta: affermare l’errore tecnico che è chiaramente esistente, rinviando gli atti alla Divisione per la disposizione della ripetizione della gara. A questo punto crediamo che non interessi neanche più alla Ternana partecipare alla Coppa Italia davanti ad un comportamento così penalizzante e che sconfessa la verità dei fatti davanti al fatto veramente accaduto.

E qualora le decisioni dei vari gradi di giudizio venissero ribaltate, sarebbe veramente il caso che il legislatore sportivo metta mano al CGS e riveda le norme citate in questa discussione per allinearle ai nostri tempi (e, aggiungiamo, alle attuali tecnologie) che non sono certo quelle dell’epoca in cui vennero scritte le NOIF attualmente in vigore.

cas.