15/06/2021 10:56
L’indomani del fatto era arrivata la sentenza del giudice sportivo della Divisione Calcio a 5, che aveva optato per la ripetizione a porte chiuse della partita di andata della finale dei playoff tra Polistena e Active Network, sospesa dopo 4’ dall’inizio del secondo tempo perché, come si ricorderà, il secondo arbitro, Graziano Tullio, era stato attinto da degli sputi e aveva indotto i suoi colleghi a sospendere la partita, con tutte le conseguenze di carattere disciplinare che ne sono conseguite.
Il Polistena ha ritenuto un atto dovuto ricorrere alla Corte Sportiva d’Appello ritenendo spropositate le sanzioni irrogate dall’avvocato Giuffrida per i fatti accaduti. Sei i punti di contestazione suoi quali il club pianigiano ha ricorso in secondo grado, ma solamente su tre l’organo di giustizia sportiva ha deciso (le squalifiche di mister Nino Rinaldi, del capitano Angelo Creaco e del dirigente Luigi Guido non rientravano nell'oggetto del ricorso), pronunciandosi sui soli capitoli posti in evidenza dalla società reclamante.
Ebbene, la Terza Sezione della Corte Sportiva d’Appello, presieduta da Salvatore Lo Giudice, nel confermare l’interpretazione della ripetizione della gara (“…permette comunque di affidare l’esito della gara medesima al solo sano confronto agonistico-sportivo…) ha ritenuto del tutto legittima la decisione di interrompere l’incontro comprendendo l’atteggiamento del direttore di gara riferendo che “…al di là dell’odiosità del gesto (gli sputi che hanno attinto il secondo arbitro, n.d.c.) assume rilevanza addirittura gravissima in quanto inserito nel contesto della perdurante epidemia da Covid 19, ove proprio lo spero può rappresentare uno dei veicoli principali di trasmissione dell’infezione. Ne può censurarsi l’arbitro, per aver ritenuto di non esporre sé stesso o altri colleghi al rischio di divenire oggetto di medesime, ulteriori condotte sciagurate da parte di uno o più sostenitori locali (ancorché sparuti)”. Al club è stata comminata un'ulteriore sanzione di 1000 euro.
Confermata la squalifica di due gare inflitta al capitano Tonino Martino, addirittura aggravata l’inibizione al medico sociale, protratta fino al 31 maggio 2022.
LEGGI QUI LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA AL RECLAMO 234/CSA
LEGGI QUI LA SENTENZA DEL GIUDICE SPORTIVO (comunicato n.1448)