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02/07/2023 10:23

L'articolo 9 del 'contratto tipo' e il 'doppio tesseramento': permane la condivisione sull'opzione

L’articolo 9 (lo screenshot in gallery) fa parte del “Contratto tipo di collaborazione coordinata e continuativa (Società - Atleta) ai sensi dell’art. 28 D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni”, pubblicato il 30 giugno dalla Lega Nazionale Dilettanti con il comunicato n.454 che riprende il comunicato ufficiale n.243/A della FIGC in merito alla gestione del rapporto contrattuale introdotto in ambito dilettantistico dalla tanto discussa Riforma dell’Ordinamento Sportivo. E’ un po’ il punto nevralgico della parte di carattere economico che dal primo luglio regola i rapporti tra società dilettantistiche e atleti, ed ha subito sollevato delle incomprensioni legate all’applicazione dell’articolo 39 comma 1bis che riguarda il cosidetto “doppio tesseramento”. Cerchiamo di chiarire questo aspetto proprio per evitare fraintendimenti sulla clausola.


IL DISPOSTO DELL’ARTICOLO 9 - “La Società, in riferimento alle previsioni dell’art.39, comma 1bis, delle NOIF, si impegna sin da ora a consentire/non consentire (selezionare una delle opzioni; in caso di mancata selezione si intende consentire) all’Atleta il tesseramento contemporaneo per l’attività di Calcio a 11 / Calcio a 5, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa federale”.


La prima domanda che viene da porsi è immediata e semplice: cosa dice questo articolo 39, comma 1bis, delle NOIF? Il testo, introdotto dal Consiglio Federale in conseguenza alla delibera del 16 marzo 2022 (LEGGI QUI IL COMUNICATO N.212), è quello che sostanzialmente introduce la possibilità del doppio tesseramento degli atleti che militando in società di calcio a 11 o calcio a 5 possono contemporaneamente giocare in società diverse delle rispettive discipline, ovviamente nel rispetto delle procedure che regolano questa particolarità di tesseramento.


“È consentito - si legge nel testo - il tesseramento contemporaneo per una società che svolge attività non professionistica di Calcio a 11 e per una società di Calcio a 5. 


In sede di eventuale stipula degli accordi economici, di cui all’art. 94 ter delle N.O.I.F., la società di Calcio a 11 e il calciatore/calciatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 5 al consenso della prima. 


Analogamente, in sede di eventuale stipula degli accordi economici, di cui all’art. 94 septies delle N.O.I.F., la società di Calcio a 5 e il giocatore/giocatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 11 al consenso della prima. 


Nella stessa stagione sportiva, il giocatore/giocatrice di Calcio a 5 può essere tesserato per un massimo di tre società di calcio a 5, ma può giocare solo per due di queste”. 


L’interpretazione che molti addetti ai lavori hanno dato alla prima lettura dell’articolo 9 è stata quella che la decisione di “consentire/non consentire” all’atleta il diritto di esercitare la scelta di poter giocare per ambedue le discipline potesse essere unicamente adottata dalla società, non essendoci testuali affermazioni che la decisione fosse concordata. Ma il legislatore sportivo attesta il richiamo specificatamente a quanto contenuto e disposto proprio dall’articolo 39, comma 1bis: nella sostanza non cambia niente, la condivisione o meno della possibilità di usufruire del tesseramento anche per l’altra disciplina viene optata al momento in cui l’accordo viene sottoscritto contestualmente da società e atleta.


Inoltre, va sottolineato anche un altro aspetto diciamo di carattere pratico. L’obbligo contrattuale introdotto dalla Riforma dell’Ordinamento Sportivo di fatto andrà a salvaguardare gli impegni economici che le società, specificatamente quelle con budget più rilevanti, assumeranno nei confronti degli atleti, invalidando chiaramente la possibilità di poter esercitare l’opzione per il doppio tesseramento. Che - va aggiunto - è stata raramente attuata nei campionati di maggior rilevanza, tanto di calcio a 11 che di futsal, nella passata stagione. 


Va tuttavia osservato che l’articolo 39, comma 1bis, andrebbe eventualmente integrato con una norma che specifichi i termini anagrafici degli atleti che possono beneficiarne: restringere il campo di attuazione della norma preferibilmente alle fasce preagonistiche giovanili, consentirebbe realmente di effettuare una scelta congrua sia per quelle che sono le valutazioni attitudinali dell’atleta, sia per le aspettative individuali di carattere agonistico, andando in questa maniera a concreto supporto di una riforma che finora ha prodotto solamente effetti deterrenti alla crescita della nostra disciplina.





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