11/06/2023 23:28
L’Audax 1970 Sant’Angelo, sconfitta ieri sul campo dal New Real Rieti nella gara di andata del secondo turno dei playoff interregionali (7-2 il risultato finale per i sabini) ha presentato ricorso per ottenere la vittoria a tavolino adducendo la posizione irregolare del giocatore Mohamed Haddouchi El Fount, che sarebbe risultato squalificato essendo incorso in due ammonizioni nelle gare del primo turno che la compagine reatina ha disputato con il Versilia, ottenendo il passaggio al turno successivo.
Consultando il comunicato ufficiale n.1157 (LEGGI QUI), alla terza pagina, effettivamente si legge il nome del tesserato del Rieti tra i giocatori incorsi nella seconda ammonizione il che, stando alle norme regolamentari che la Divisione Calcio a 5 ha puntualizzato nel precedente comunicato n.895 a pagina 6, avrebbe comportato una giornata di squalifica che, invece, evidentemente non è stata assegnata, perchè il giudice sportivo ha deciso di omologare il risultato del campo respingendo il ricorso della società marchigiana.
Diciamo subito una cosa per far capire immediatamente la nostra posizione: non è assolutamente nostra intenzione ergerci a paladini delle ragioni dell’una e delle colpe dell’altra società, ma se esistono i regolamenti questi vanno applicati al netto di interpretazione più o meno opinabili. Ed è per quello che non riusciamo a comprendere il senso di quanto ha stabilito oggi il giudice sportivo, chiamato a valutare il ricorso dell’Audax: a prescindere dalla motivazione addotta, che invitiamo i lettori a leggere direttamente CONSULTANDO QUI il comunicato n.1193, siamo rimasti alquanto sconcertati.
Leggiamo testualmente: “…la sanzione della squalifica dei calciatori diviene esecutiva solo a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione sui Comunicati Ufficiali…”. Perfetto, ma la pubblicazione c’è stata in data 30 maggio, dove però era evidente l’errore commesso nel non riportare i giocatori sanzionati con la seconda ammonizione tra quelli squalificati per una gara, proprio come richiedeva la nota evidenziata dalla Divisione Calcio a 5 con il comunicato n.895 del 4 aprile. E più della declaratoria del Giudice Sportivo richiamata al punto 1), chiamata a certificare l’efficacia della sanzione, sarebbe stato logico e legittimo attendersi la pubblicazione di un’errata corrige nel successivo comunicato (il 1173), per attribuire il giusto provvedimento disciplinare.
Cosa sta a significare tutto questo? Che nella sostanza spetta al giudice sportivo stabilire se un giocatore che incappa nel cumulo di ammonizioni che comporta la squalifica per recidività possa ritenersi squalificato o meno e, di conseguenza, prendere parte a una gara ufficiale. Per noi una cosa inaccettabile: ma siamo sinceri, ormai non ci meraviglia più nulla.